Per le pratiche relative ai lavori realizzati nel 2020 ENEA ha attivato i portali ECOBONUS e BONUS CASA e ha, inoltre, aggiornato parte della manualistica.
Queste le ultime novità, in dettaglio
in data 25 marzo , necessari per la comunicazione telematica, entro 90 giorni da fine lavori, dei dati relativi agli interventi di:
riqualificazione energetica degli edifici (rif. Legge 296/06): conclusi quest’anno. Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni per la trasmissione telematica dei dati decorre dal 25 marzo 2020. N.B. Una importante modifica accomuna i due portali ENEA: nella sezione “Dati dell’immobile” i campi relativi a ‘Ubicazione e indirizzo dell’immobile …’ NON sono più alternativi a quelli riferiti ai ‘Dati catastali …’: il portale 2020 richiede la compilazione di entrambi! I dati catastali devono ora essere necessariamente inseriti.
ENEA ha aggiornato la Guida rapida BONUS CASA Questa Guida alla trasmissione dei dati relativi ai lavori effettuati nel 2020, tramite portale bonuscasa2020.enea.it, è rivolta ai beneficiari della Detrazione 50% IRPEF per “ristrutturazione edilizia” (rif. art. 16-bis, D.P.R. 917/86), i quali adempiono a tale obbligo di legge direttamente o avvalendosi di un intermediario. In questa terza edizione fornisce ulteriori indicazioni e/o precisazioni sui vari step di inserimento e su quali dati siano ritenuti indispensabili relativamente a: Dati del beneficiario, Dati dell’immobile, Dati dell’intervento, Verifica, invio e stampa. Una delle modifiche riguarda, come detto, l’obbligatorietà di inserire a portale anche i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.
ENEA, infine, ha chiarito che la sostituzione dell’impianto centralizzato con caldaia a condensazione in classe A beneficia comunque dell‘ECOBONUS 65%, anche in assenza dei dispositivi di termoregolazione evoluta. Si ricorda che una FAQ del 2019 evidenziava come la termoregolazione evoluta prevista dalla legge non risultasse compatibile con gli impianti centralizzati; stando al regolamento vigente, però, la mancata installazione di tali dispositivi negli impianti ‘condominiali’ portava ad un abbassamento della detrazione dal 65 al 50%. La correzione apportata dalla legge di bilancio 2020 al testo originario ha sistemato la questione.